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Reato di “grooming”: il reato di adescamento del minore in rete spiegato dall’Avv. Sirignano

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AGROPOLI (SALERNO), 2015 – A tutti gli effetti una lezione di Educazione civica, quella che si è svolta – lo scorso 28 gennaio – al Liceo Statale “A.Gatto”- Sezione Scientifica di Agropoli e avente come oggetto il reato di “grooming”, ovvero l’adescamento dei minori attraverso le moderne tecnologie e i mezzi telematici di comunicazione. Relatrice della Lectio sul reato di grooming, l’avv. Benedetta Sirignano, Coordinatore Nazionale della rete legale della Onlus italiana SOS VITTIMA della Prof.ssa Roberta Bruzzone.

COSA SI INTENDE PER GROOMING – Per poter parlare ed informare sul fenomeno dell’adescamento del minore in rete – conosciuto come “child grooming” – occorre brevemente fare riferimento alla terminologia inglese in uso. Il verbo inglese “to groom” significa curare. Grooming, in senso stretto, indica “il gesto di accarezzare il pelo” che gli animali si scambiano per igiene o affetto. Significato, quindi, molto forte. Invece, per child grooming si intende l’insieme di comportamenti volontariamente intrapresi da un adulto per suscitare la simpatia, carpire la fiducia e stabilire un rapporto di tipo emozionale con un minore, riducendone le difese e la capacità di autocontrollo. Tutto ciò al fine di realizzare un’attività di tipo sessuale o di sfruttamento.

In merito a ciò, la Sirignano ha voluto iniziare il suo intervento, sintetizzando l’iter che ha portato all’inserimento nel nostro Codice Penale del reato di adescamento del minore in rete (ex art. 609-undecies C.P.), concernente «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Con un linguaggio il più atecnico possibile, la Sirignano ha puntualizzato che: «Nell’ultimo decennio, i confini del diritto Penale sostanziale italiano si sono ridotti. Si va sempre più verso il diritto Penale sessuale europeo, a ratifica ed esecuzione di Convenzioni del Consiglio d’Europa e, nello specifico, della Convenzione di Lanzarote (del 25.10.2007, sottoscritta dall’Italia il 07.11.07) sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. In particolare, l’art. 6 della citata Convenzione prevede che ogni Stato parte – tra cui l’Italia – debba prendere le misure legislative necessarie affinché i minori ricevano – durante l’educazione primaria e secondaria – le informazioni sui rischi di un abuso sessuale e sulle cautele per tutelarsi da questo».

In particolare, ai sensi della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Salvaguardia dei diritti dell’uomo, per grooming si intende, più precisamente, la condotta dell’adulto che comunica con il minore o compie altre azioni finalizzate a incontrarlo, con l’intento di commettere reati (abuso sessuale, prostituzione) o ad organizzare performances pornografiche. A tal proposito, è la prima volta che un Trattato internazionale sanziona penalmente l’abuso a sfondo sessuale ed è la prima volta che un simile documento contiene misure preventive quali lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale destinato a lavorare con i minori, al fine di renderli consapevoli riguardo ai rischi di un abuso sessuale e di insegnare loro a proteggersi. Attraverso la Convezione di Lanzarote, gli Stati firmatari hanno rafforzato la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, ostacolando quei reati – come la pedopornografia mediante le moderne tecnologie e i mezzi telematici – che assumono oggi una portata transnazionale.

In Italia, il 23.10.2012, è entrata in vigore la L. 01.10.2012 n° 172 che ha dato esecuzione alla suddetta Convenzione del Consiglio d’Europa. In particolare, sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico italiano, due nuove fattispecie delittuose: l’adescamento dei minori (ex art. 609-undecies del Codice Penale, che sanziona la condotta dell’adescatore con finalità di carattere sessuale, a prescindere dalla verificazione del reato) e l’istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (ex. art 414-bis del Codice Penale). In sostanza, il reato di grooming è un reato di pericolo, quindi significa che il legislatore italiano ha voluto anticipare la soglia di tutela, non volendo aspettare che si configuri il reato, ma sanzionandolo nel momento della condotta.

Alla luce di ciò, l’avv. Sirignano è entrata nel merito della lezione soffermandosi sul mondo del web: «L’utilizzo di internet da parte dei minori è una realtà indiscutibile. La rete è un potente strumento che contribuisce – indubbiamente – alla socializzazione del minore, consentendo di comunicare attraverso varie modalità espressive: messanger, social network, posta elettronica, condivisione e download di file. L’intangibilità sessuale dei minorenni (o libertà sessuale negativa), intesa come il diritto del minore a non interrelazionarsi sessualmente – tramite internet – è messa seriamente a rischio».

Infatti, attraverso tale strumento, molti minori hanno conosciuto degli interlocutori “infidi”– sottolinea la Coordinatrice Nazionale della rete legale della Onlus italiana SOS VITTIMA -, con i quali hanno stabilito un contatto fisico e dai quali hanno ricevuto delle avances di tipo sessuale. L’adescamento di minori in rete è un fenomeno in forte espansione e colpisce i minori appartenenti a fasce di età sempre più basse (10-12 anni). Infatti, una ricerca finanziata dall’Unione europea (UE) rivela che i predatori sessuali utilizzano principalmente internet, oggi, per adescare e avvicinare giovani vittime di cui abusare. Cambiano, quindi, le modalità di adescamento.

Tuttavia, non è soltanto il computer che desta allarme, ma anche i cellulare di ultima generazione, che fanno essere in costante collegamento con internet e, di conseguenza, in costante pericolo di adescamento. Come sottolinea sempre la Sirignano: «Destano preoccupazione i dati degli ultimi cinque anni sull’aumento dei consumatori italiani di pedofilia on-line. Consumo che si attua attraverso i programmi peer-to-peer (P2P), ovvero quei programmi che connettono i computer degli utenti direttamente, senza intermediari. Quindi è più difficile intercettare questo tipo di comunicazione».

Nello specifico, giusto per citare alcuni dei dati evidenziati nel corso della lezione, tra il primo aprile 2010 e il 30 settembre 2014, sono stati monitorati dalla Polizia postale e delle comunicazioni ben 31.432 casi sospetti di adescamento di minori on-line. È, altresì, emerso che sono maggiormente esposti al rischio del reato di grooming, quei minori che utilizzano «imprudentemente per i loro profili social, nomi sessualmente connotati – ovvero dei “nickname” abbastanza provocati (es. “Lolita81”) – che attirano particolarmente l’attenzione degli adescatori», ha spiegato la Sirignano, sottolineando che si tratta di utenti meno riservati durante la navigazione in rete, che evocano nell’adescatore-abusante una loro disponibilità a quelli che sono i rapporti sessuali.

Tuttavia, la Sirignano ha evidenziato che la responsabilità non è soltanto dell’adescante, ma anche dell’adescato, introducendo – a tal riguardo – il fenomeno del “sexting” (neologismo ottenuto dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) e “texting” (pubblicare testo)), che consiste nel disvelamento di immagini di intimità fisica-sessuale del proprio corpo, nell’invio di messaggi dal contenuto sessuale esplicito, mediante cellulare e altri strumenti informatici. Nel caso specifico del minore, si può parlare di “sexting” quando il ragazzo pubblica – su Facebook, Twitter e via discorrendo – foto che lo ritraggono seminudo o in atteggiamento provocante.

«Chiediamoci – prosegue la Sirignano – dov’è la responsabilità? Cos’è che innesca l’adescamento? Molto spesso è il minore che provoca il “malato” che si trova dietro allo schermo di un computer. Quindi è evidente come l’ampia diffusione di nuove tecnologie, se da un lato ha reso necessaria la protezione e la tutela dei minori dal rischio di adescamento on-line – attraverso il monitoraggio di siti sospetti da parte degli organi competenti -, dall’altro impone una educazione del minore ad un buon uso di internet, affinché si autotuteli durante la sua esposizione su internet».

Non a caso, l’European Online Grooming Project – finanziato nell’ambito del programma per un uso più sicuro di internet (Safer Internet Plus) della Commissione europea – vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno del grooming ed educare il minore ad un uso più sicuro di internet. Tuttavia, aggiunge la Sirignano: «L’adozione del “panic button” – il cosiddetto bottone anti panico – da parte dei siti di social network e la sensibilizzazione dei minori sono degli ottimi antidoti al problema, ma soltanto se si riconosce che l’ambiente virtuale elimina i freni inibitori dei minori, e che questi assumono spesso in rete dei atteggiamenti sessuali imprudenti, che li espongono a rischio di adescamento».

COME AGISCE IL GROOMER – Il potenziale abusante – rovistando tra chat, siti di giochi di ruolo, social network – costruisce, innanzitutto, un legame confidenziale e di fiducia con il minore, il quale viene indotto ad accettare più facilmente un incontro o a dare informazioni sulla propria vita personale (indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo di posta elettronica ed altro). In pratica, il groomer si mette in una modalità di conoscenza di quelli che sono i dati sensibili della potenziale vittima, per poterlo adescare dal punto di vista materiale. Si configura, quindi, una attività di tipo psicologico sul minore. Questa tipologia di adescamento è molto pericolosa perché può durare dei mesi. Il pedofilo on-line segue e “lavora” la sua vittima, fino a quando questa non cade nella sua trappola. Malgrado questa tattica di adescamento non sempre implichi un contatto fisico, ciò induce il minore a considerare normali gli atti sessuali tra adulti e minorenni, con conseguenti danni psicologici sul soggetto colpito.

Infine, la Sirignano ha concluso i lavori indicando una serie di consigli utili – per i ragazzi e per i genitori – al fine di prevenire i rischi di un abuso sessuale e per tutelarsi da questo:

CONSIGLI PER I RAGAZZI: 1) Non fidarsi degli sconosciuti che vogliono sapere troppe cose personali; 2) Non dare alcuna informazione su sé stessi, sulla propria famiglia, sugli amici; 3) Evitare di inviare foto personali agli sconosciuti: in rete e facile perdere il controllo delle informazioni; 4) In rete è facile mentire: assumere, quindi, sempre un atteggiamento accorto e critico nei confronti dell’interlocutore on-line; 5) Evitare di incontrare qualcuno conosciuto in rete; 6) Evitare di condividere la propria password; 7) Non credere che tutto ciò che circola sul web sia vero: nel caso di dubbi, domandare ai propri genitori e/o insegnanti; 8) Nel caso in cui si abbia a che fare con persone che – in rete – sono fonte di disturbo, disagio, imbarazzo, spavento: bloccatele immediatamente ed interrompete ogni forma di contatto; 9) La parola d’ordine è condividere: parlare con i genitori e/o insegnati.

CONSIGLI PER I GENITORI: 1) Fare esperienza diretta di navigazione sul web: non è possibile adottare mezzi di difesa e di controllo se non si possiede una minima cultura informatica; 2) Usare dei software specifici di protezione – i cosiddetti filtri – se si è genitori di bambini piccoli; 3) Controllare periodicamente la cronologia dei siti web visitati; 4) Non fare cancellare la cronologia; 5) Scrivere insieme ai figli una “carta” delle regole di comportamento riguardo all’uso del computer; 6) In presenza di bambini piccoli, collocare il computer in uno spazio comune in casa, in modo da rendere possibile una supervisione dell’adulto all’accesso in rete; 7) Informarsi ed interessarsi di ciò che fanno i figli on-line; 8) Insegnare ai figli a non dare a sconosciuti i propri dati personali e insegnare loro l’uso corretto delle impostazioni sulla privacy dei vari social network; 9) Informarsi sulle persone con cui i figli interagiscono su internet; 10) Avere un dialogo aperto e sincero con i figli, parlando del rischio di imbattersi in potenziali malintenzionati.

Rosy Merola – SinergicaMentis

Rosy Merola

Definisco il mio percorso professionale come un “volo pindarico” dalla Laurea in Economia e Commercio al Giornalismo. Giornalista pubblicista, Addetta stampa, Marketing&Communication Manager, Founder di SinergicaMentis. Da diversi anni mi occupo della redazione di articoli, note e recensioni di diverso contenuto. Per il percorso di studi fatto, tendenzialmente, mi occupo di tematiche economiche. Nello specifico, quando è possibile, mi piace mettere in evidenza il lato positivo del nostro Made in Italy, scrivendo delle eccellenze, start-up, e delle storie di uomini e donne che lo rendono speciale. Tuttavia, una tantum, confesso di cadere nella tentazione di scrivere qualcosa che esula dalla sfera economico-finanziaria (Mea Culpa!). Spaziando dall'arte, alla musica, ai libri, alla cultura in generale. Con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani esordienti e di quelle realtà che mi piace definire "startup culturali". Perché, se c'è una frase che proprio non riesco a digerire è che: "La cultura non dà da mangiare". Una affermazione che non è ammissibile. Soprattutto in Italia.