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Criticità nei bandi per i Servizi alla persona in almeno una decina di Comuni della provincia di Milano

Milano, 25 luglio 2017 – Nel primo semestre del 2017 è cresciuta, da parte di molti Comuni della provincia di Milano, la tendenza a gestire gare per Servizi alla Persona mantenendo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ma con dei dispositivi che nei fatti configurano le caratteristiche tipiche degli appalti al massimo ribasso.

Nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica vengono assegnati un numero significativo di punti – fino a 8 nei bandi oggetto della nostra analisi – all’offerta di ore di lavoro aggiuntive che non costituiscono, tuttavia, onere aggiuntivo per l’amministrazione appaltante e che pertanto risultano essere un costo del lavoro a carico del soggetto proponente.

Ciò nella pratica sembrerebbe configurare una situazione in cui:
• l’importo a base d’asta previsto dall’appalto non è effettivo, in quanto nella pratica risulta “diminuito” del costo delle ore aggiuntive richieste, oppure
• ci troviamo di fronte a una non esplicita richiesta di ulteriore ribasso oltre a quello già effettuato nell’offerta economica e già valutato con apposito punteggio.

Questa richiesta di monte ore aggiuntivo – rileva l’ufficio progettazione della cooperativa sociale COMIN – ci pare anche problematica rispetto al vincolo specifico presente nei suddetti bandi, che richiedono obbligatoriamente che: “nel progetto tecnico, a pena di esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti”.
Infatti la richiesta di offrire ore aggiuntive di lavoro per ciascuna figura professionale, pur non essendo espressa in Euro, è immediatamente traducibile in un’offerta economica con riferimento ai contratti nazionali, che esprimono in modo preciso i costi orari.
Tanto più che è stato apportato un correttivo nel nuovo comma 14-bis dell’art. 95 del Codice degli Appalti, come introdotto dal D.lgs 56/2017, con efficacia 20 maggio 2017, laddove si prevede che nel caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

Emanuele Bana, presidente di COMIN , dichiara: “Per noi questa tendenza sembra configurare una situazione legittima sul piano formale, ma illegittima dal punto di vista della correttezza del mercato dei Servizi Sociali e soprattutto della qualità degli interventi offerti. Nelle pieghe del Codice deg…

In più di un’occasione ci siamo rivolti a centrali cooperative per valutare l’opportunità di fare segnalazioni, ma uno studio approfondito porta a dire che le richieste molto basse sul piano delle qualifiche professionali rendono questi appalti inattaccabili dal punto di vista del costo del lavoro.

A titolo esemplificativo, in un Comune della provincia di Milano, per lo svolgimento dei servizi educativi scolastici per disabili, erano richiesti il diploma di scuola superiore senza l’obbligo di essere in un percorso di formazione specifica. Ciò equivale a dire che anche una persona di vent’anni può realizzare interventi di tipo educativo, solitamente molto delicati. Se a ciò si aggiunge il fatto che in questi bandi sono pressoché non riconosciuti il lavoro di coordinamento, la formazione e l’affiancamento, è facile immaginare la bassa qualità dei servizi che un’organizzazione potrà offrire. 

L’analisi di COMIN riguarda oltre dieci Comuni o distretti di Comuni siti nella provincia di Milano. A nostro avviso questa tendenza non riguarda il Comune di Milano, fatta eccezione per la tariffa riconosciuta dall’accreditamento per gli interventi scolastici, già oggetto di contrattazione condivisa con l’Assessorato all’Educazione e Istruzione.
I Servizi che hanno pubblicato bandi con criticità/anomalie, riguardano: l’affidamento dei servizi integrati per la famiglia e i minori, i servizi di assistenza educativa specialistica ad personam, i servizi di integrazione educativa scolastica per minori disabili, i servizi di assistenza educativa scolastica e dei servizi di supporto alle attività di asili nido, ecc.

“È appena uscito – conclude Emanuele Bana – il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112 che definisce e qualifica l’impresa sociale. Mi pare che a una prima lettura si possa evidenziare, ancora di più, il contrasto tra le specificità che la legge assegna alle nostre organizzazioni in termini di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, di ruolo comprimario nella definizione delle politiche sociali e della qualità dei servizi e le caratteristiche appena rilevate negli appalti oggetto della nostra analisi.
Ci preoccupano molto queste “derive” al massimo ribasso previste dal Codice degli Appalti nel quadro della riforma del Terzo Settore, che prevede che sia l’oggetto di lavoro a definire “sociale” una impresa, e non già le sue caratteristiche organizzative. Ciò non fa altro che lasciare sempre più campo a quelle organizzazioni –spesso vere e proprie aziende- che fanno del sociale un ulteriore ambito “profit”, massificando i servizi alla persona, relegando a pura formalità il coinvolgimento dei lavoratori e facendo perdere alle comunità il prezioso apporto che il radicamento territoriale delle cooperative sociali ha prodotto nel tempo”.